CENNI STORICI
Secondo la tradizione, l'istituzione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio risalirebbe all'Imperatore COSTANTINO il Grande, al quale apparve la Croce luminosa con la leggenda "In Hoc Signo Vinces" durante la vittoriosa battaglia contro Massenzio a Ponte Milvio, avvenuta alle porte di Roma il 28 ottobre del 312. Il suo nucleo sarebbe stato formato da cinquanta Cavalieri scelti per la Guardia personale dell'Imperatore ai quali fu affidato il Labaro imperiale, sopra cui risplendeva la Croce con il monogramma di Cristo.
Dedicato a San Giorgio soldato della Cappadocia martirizzato al tempo dell'Imperatore Diocleziano l'Ordine fu posto sotto la Regola di San Basilio e nel 456, ad istanza dell'Imperatore Marciano, fu approvato dal Papa San Leone Magno. Nel 1190 l'Imperatore d'Oriente Isacco II Flavio Comneno concesse all'Ordine gli Statuti ed il Gran Magistero passò di padre in figlio nella Dinastia degli Angelo Comneno fino alla sua trasmissione ai Farnese, Duchi di Parma, approvata dal Papa Innocenzo XII il 24 ottobre 1699 con Breve Sincerae fidei e confermata da Papa Clemente XI il 20 aprile 1701 con il Breve Alias feliciter.
Nel 1705 il Duca Francesco Farnese procedette alla riforma degli Statuti dell Ordine, che furono approvati dalla Santa Sede nel 1706. Successivamente, il 27 maggio 1718, il Papa Clemente XI, con Bolla Militantis Ecclesiæ, approvò l'Ordine Costantiniano, accordandogli numerosi privilegi. Nella detta Bolla il Papa esplicitamente dichiarò di approvare e confermare i diritti vantati dai Farnese sull'Ordine, e ne aggiunse di nuovi, tra i quali il diritto di considerare l'Ordine nuovamente eretto ed istituito dal Duca Francesco Farnese con l'approvazione e confermazione Apostolica.
Alla morte di Antonio Farnese, ultimo Duca di Parma, la suprema dignità dell'Ordine fu trasmessa a Carlo di Borbone, figlio della nipote Elisabetta Farnese e di Filippo V Re di Spagna. Papa Clemente XII con Bolla del 12 maggio 1738 approvò il passaggio del Gran Magistero dall'ultimo Farnese all'Infante di Spagna Principe Don Carlo di Borbone, primogenito di Elisabetta Farnese e quindi primogenito farnesiano. Altra conferma del passaggio del Gran Magistero ai Borbone fu concessa da Papa Benedetto XIV con Bolla del 30 giugno 1741.
Carlo di Borbone, salito nel 1734 al trono di Napoli, trasferì la sede dell'Ordine nella capitale del suo Regno; divenuto, poi, Re di Spagna nel 1759, rinunciò, successivamente, al Gran Magistero Costantiniano che fu assunto dal figlio Ferdinando, Re di Napoli e Sicilia, tramite la conferma di Papa Clemente XIII, con Monitorio del 18 dicembre 1763, e di Papa Pio VI, con la Bolla Rerum humanarum conditio del 1777.
A Ferdinando succedette Francesco I al quale, a sua volta, succedette Ferdinando II, al quale Papa Pio IX nel 1851 ribadì, con Breve Maxime et praeclarissima, i diritti e i privilegi già concessi ai suoi predecessori.
Ultimo Gran Maestro, che fu al contempo anche Re del Regno delle Due Sicilie, fu Francesco II, al quale Pio IX nel 1860, con Brevi del 30 ottobre 1860 e 25 settembre 1863 concesse ulteriori privilegi.
Con l'Unità d'Italia la Casa Borbone perse il trono delle Due Sicilie, ma conservò il Gran Magistero dell Ordine Costantiniano in forza della primogenitura farnesiana, ottenendo dalla Santa Sede la nomina del Cardinale Protettore e nuovi notevoli privilegi.
Papa San Pio X, con Placet del 7 aprile 1911, approvò privilegi per i Cavalieri ecclesiastici e concesse altri privilegi il 2 aprile 1913.
Speciali regole liturgiche furono concesse al Clero dell'Ordine dalla Santa Sede in forma di privilegio con tre decreti della Sacra Congregazione dei Riti nel 1912, 1914 e 1919.
Papa Benedetto XV, con Breve Quum anno del 13 dicembre 1916, restituì all'Ordine la Chiesa di Sant'Antonio Abate al Reclusorio, a Napoli, e, con Placet del 29 luglio 1921, concesse il privilegio di considerare la Cappella della villa del Gran Maestro a Cannes quale Chiesa appartenente all'Ordine, con tutte le indulgenze, esenzioni e privilegi propri delle Chiese Costantiniane.
La Basilica Magistrale dell'Ordine Costantiniano è quella di SANTA CROCE AL FLAMINIO, sita a Roma in Via Guido Reni 2/D. In tale Basilica la Real Deputazione fa celebrare le proprie Sante Messe mensili ed il Solenne Pontificale di San Giorgio, festa dell'Ordine.
GRAN MAGISTERO
Il Gran Magistero Costantiniano è un Ufficio ecclesiastico di erezione pontificia che, non necessitando della ordinatio in sacris, è stato sempre tenuto da un laico battezzato, anche coniugato, cosa certo non frequente nei secoli scorsi, ma legittima, conseguenza del tipo di ufficio e dell'autorità che lo conferiva.
Il Gran Magistero ordinariamente fu sempre trasmesso in ragione della primogenitura al figlio maschio primogenito del Gran Maestro defunto, o, mancando la discendenza diretta, al maschio per nascita più vicino al defunto, e ciò a prescindere dalla titolarità dei diritti dinastici delle Famiglie che ressero l'Ordine. Il principio della successione per primogenitura nell'ufficio di Gran Maestro, oltre ad essere sancito dai Sommi Pontefici, fu codificato nei vari Statuti che regolarono la vita dell'Ordine Costantiniano (da quelli del 1190 a quelli farnesiani del 1705, a quelli del 1934 ecc.) ed è tutt'ora vigente.
In forza agli Statuti vigenti, approvati dalla Santa Sede, l'Ufficio di Gran Maestro si trasmette in forza alla primogenitura farnesiana. Attuale Gran Maestro è S.A.R. il Principe DON PEDRO DI BORBONE DELLE DUE SICILIE e Borbone Parma, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa, succeduto nel 2015 a S.A.R. Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie, Infante di Spagna.
NATURA GIURIDICA
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Cavalleresco-Religioso. Esso acquisì gradatamente, con il tempo e con l'approvazione dei Romani Pontefici, il carattere di una Milizia religiosa, comune agli Ordini cavallereschi sorti a partire dal XII secolo, quali l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, l'Ordine del Tempio, l'Ordine Teutonico di Santa Maria di Gerusalemme.
I Cavalieri Costantiniani ebbero la facoltà di pronunciare la propria professione nell'Ordine, emettendo dei voti approvati dalla Chiesa quali quello di obbedienza, di castità coniugale, di umiltà, di carità, di difesa delle vedove, dei pupilli, dei poveri.
Nel secolo XVIII, per tale caratteristica, il Costantiniano fu compreso tra gli Ordini religiosi in senso lato, richiedendo gli Ordini strettamente religiosi la professione dei tre voti di obbedienza, povertà e castità.
Anche se il Codex Iuris Canonici 1983 non menziona espressamente gli Ordini religioso-cavallereschi, ciò non esclude che essi abbiano un collegamento con la Santa Sede regolato dal diritto canonico. Considerando, poi, che il canone 114 (in cui si riassume tutta la tradizione canonistica in materia) enuncia come fini propri di un ente canonico quelli propri della missione della Chiesa, cioè le opere di pietà, di apostolato e di carità sia spirituali che temporali, non vi è alcun dubbio che l'Ordine Costantiniano sia rimasto fedele, attraverso i secoli, a tale imposizione e dunque non abbia perso la sua qualità di ente canonico.
Ammessa la canonicità dell'Ordine Costantiniano, più arduo è fornire ad esso oggi una collocazione precisa nell'ordinamento canonico. In particolare, ci si pone il problema se rientri fra gli Istituti di vita consacrata, e segnatamente nella categoria degli Istituti secolari, o se sia semplicemente un Associazione di fedeli di diritto pontificio, sia pure a carattere cavalleresco.
Per offrire una risposta a tali quesiti occorre prendere in considerazione il Codex Juris Canonici. Al can. 607 il Codex definisce gli Istituti religiosi i cui membri, secondo il § 2, si caratterizzano per l emissione dei tre voti di castità (can. 599), povertà (can. 600) ed obbedienza (can. 601), nonché per la vita comune, caratteristiche che comportano la"separazione dal mondo (can. 607, § 3).
Al can. 710 il Codex, invece, così definisce gli Istituti secolari: "L'Istituto secolare è un istituito di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all'interno di esso" . Stando alla definizione del canone 710, se nell'Ordine Costantiniano vi fossero membri professi, l'Ordine stesso potrebbe, a pieno titolo, essere considerato un Istituto secolare, ma è la stessa professione costantiniana ad essere giuridicamente insufficiente per far considerare oggi l'Ordine un Istituto secolare. Il can. 712, infatti, il quale richiama i cann. 598-601 sui tre voti, mentre consente di far rientrare il voto di carità costantiniano nel can. 600 sul voto di povertà, ed il voto di obbedienza costantiniano nel can. 601 sulla obbedienza, non consente di far rientrare il voto di castità coniugale costantiniano nel voto di castità perfetta, che esclude il matrimonio, previsto dal can. 599, sia per gli Istituti religiosi sia per gli Istituti secolari.
Per questo si deve concludere che, allo stato attuale, l'Ordine si presenta nella veste di un associazione di fedeli di diritto pontificio. Le Associazioni di fedeli vengono così definite dal can. 298, § 1: Nella chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, i cui i fedeli, sia chierici sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l azione comune, all'incremento di una vita più perfetta o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre forme di apostolato, quali sono le iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano .
L'Ordine è un'Associazione di fedeli (cfr. can. 298, § 1 e can. 301, § 3 del C.J.C.) in quanto eretto, quale "Vera Religione", dalla autorità ecclesiastica ed, in modo specifico, di diritto pontificio perché l'autorità erigente fu la Sede Apostolica (cfr. can. 312, § 1, n. 1 del C.J.C.). Ciò a seguito, come visto, del riconoscimento di Giulio III con la Bolla Quod alias nel 1551, e soprattutto del Breve Cum sicut accepimus di Sisto V, che riconoscendo nel 1585 all'Ordine la qualità di religio gli conferisce lo status di Istituto di vita consacrata.
Concludendo, l'Ordine Costantiniano è, attraverso gli innumerevoli riconoscimenti pontifici nel corso della sua storia, un Ordine la cui natura giuridica si è andata delineando sempre più chiaramente nel senso di Ordine Cavalleresco-Religioso.
Come insieme di persone e di cose ordinato ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa e dalla stessa approvato, l'Ordine Costantiniano possiede, infatti, i caratteri delle persone giuridiche ecclesiastiche in passato anche dette persone morali, enti giuridici, corpi morali, personae canonicae definite dal can. 114 Codex Juris Canonici 1983 "universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem trascendit, ordinatae".
Importanti riconoscimenti alla Sacra Milizia sono venuti in questi ultimi anni da parte di Stati ed Organismi Internazionali. Nella Repubblica Italiana, ai sensi ed agli effetti dell art. 7 della L. 3 Marzo 1951 n. 178, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è qualificato tra gli "Ordini non nazionali" e, pertanto, i cittadini italiani possono ottenere l autorizzazione a fare uso, nel territorio della Repubblica, delle onorificenze costantiniane concesse da S.A.R. l'Infante di Spagna Principe don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma.
FINALITA'
Sotto il Gran Magistero di S.A.R. l'Infante di Spagna Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma, sono state riaffermate con chiarezza la natura equestre-religiosa dell'Ordine e le sue finalità: la Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede e la difesa della Santa Romana Chiesa, alla quale l'Ordine è strettamente legato per speciali benemerenze e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.
È così, recitano gli Statuti, non solamente precipuo dovere dei Cavalieri Costantiniani di vivere da perfetti cristiani, ma è proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei principi religiosi e cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita cristiana.
L'Ordine, a rinsaldare maggiormente le sue secolari istituzioni, conciliandole con le esigenze dei tempi, che per la loro evoluzione hanno trasformato tutto il regime della odierna società, si propone anche di dare il suo maggior contributo di azione e attività alle opere eminentemente sociali dell Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.
RICEZIONE
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Cavalleresco-Religioso militante, tradizionalmente nobiliare, che comprende Cavalieri, Dame ed Ecclesiastici. Non si chiede di entrare a fare parte dell'Ordine, ma si è invitati a farne parte; quindi, la ricezione in esso avviene esclusivamente per cooptazione.
Questa pratica comporta tempo ed una profonda conoscenza di colui che è candidato a partecipare alla Sacra Milizia Costantiniana, che deve essere Cattolico, concretamente praticante sia nello spirito sia nelle azioni, aver dato prova di umiltà ed aver partecipato alle attività dell'Ordine, senza nulla chiedere in cambio. Tuttavia, il partecipare alle attività della Sacra Milizia non comporta l'automatico invito a farne parte.
In virtù del carattere militante dell'Ordine, colui che vi accede assume l'impegno di sostenere costantemente le attività della Sacra Milizia. I Cavalieri e le Dame Costantiniane devono, quindi, tendere a vivere da perfetti Cavalieri Cattolici, secondo i precetti della "Tuitio fidei et obsequium pauperum".
La struttura dell'Ordine, con le sue varie decorazioni, non incentiva, nel Cavaliere, lo spirito emulativo nei confronti di chi, in Esso, ricopre una diversa posizione, poiché, nell'Ordine, si è tutti uguali e Confratelli, pur appartenendo a categorie diverse. In virtù della tradizione nobiliare dell'Ordine, i suoi diversi titoli sono attribuiti in base alle prove nobiliari di cui si dispone ed alla propria posizione sociale, se quest'ultima è di considerevole rilievo istituzionale. Lo stesso lavoro effettuato, nel sostenere le attività dell'Ordine, non comporta alcun cambiamento di titolo, ma un preciso dovere di tutti gli appartenenti alla Sacra Milizia.
Raramente, ma non a seguito di alcuna richiesta, un Cavaliere può essere promosso, all'interno della stessa categoria, se, ad esempio, oltre al consueto impegno nelle varie attività, si è prodigato in funzioni "amministrative" e di responsabilità nell'Ordine, oppure se ha acquisito eccezionali benemerenze nei confronti dello stesso.